La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate e numero 22/e del 23 maggio 2022 ha precisato che all’articolo 3 comma 3 del decreto legislativo numero 175 del 2014 sono riportate testuali parole: “ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono provvedere ad inviare una corretta comunicazione”.
I soggetti a rischio di sanzione sono tutti quei professionisti o enti che offrono prestazioni sanitarie, quali: aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura di natura scientifica; policlinici universitari; farmacie pubbliche, farmacie private; presidi di specialistica ambulatoriale; strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa; presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari; iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
